«Mattino della Domenica»
Tribunale federale del 29 ottobre 2015
Determinazione del limite tra lesione della personalità e critica politicamente motivata
CC 28, 28a. Colui che è toccato da affermazioni offensive soltanto in modo indiretto, ad esempio come datore di lavoro della persona direttamente attaccata, non può avvalersi delle azioni contro lesioni illecite della personalità ai sensi dell’art. 28a CC (consid. 5.3.2).
CC 28, 28a. Attacchi anche provocatori, volgari e sopra le righe nella stampa domenicale di partito non implicano necessariamente una lesione della personalità. Quale soggetto partecipante al dibattito politico, la SSR è in una posizione esposta tanto quanto l’uomo politico che interviene sulla scena. Nell’apprezzamento circa l’esistenza di una violazione della personalità nei suoi confronti va di conseguenza esercitato un maggiore riserbo rispetto ad una persona comune (consid. 5.3.4).
ZGB 28, 28a. Derjenige, der von beleidigenden Behauptungen lediglich indirekt betroffen ist, beispielsweise in seiner Stellung als Arbeitgeber der direkt angegriffenen Person, ist nicht zu den Klagen wegen widerrechtlicher Persönlichkeitsverletzungen im Sinne von Art. 28a ZGB aktivlegitimiert (E. 5.4.2).
ZGB 28, 28a. Provozierende, vulgäre oder übertriebene Angriffe, welche in der Sonntagspresse einer Partei publiziert werden, stellen nicht in jedem Fall eine Persönlichkeitsverletzung dar. Die SRG ist in ihrer Eigenschaft als Teilnehmerin an der politischen Debatte vergleichbar einem Politiker, der aktiv daran teilnimmt, ausgesetzt. Das Vorliegen einer ihr gegenüber begangenen Persönlichkeitsverletzung muss deshalb mit grösserer Zurückhaltung beurteilt werden als bei einer Privatperson (E. 5.3.4).
CC 28, 28a. Celui qui est atteint par des affirmations offensives uniquement de manière indirecte, par exemple en sa qualité d’employeur de la personne directement attaquée, ne peut se prévaloir des actions contre atteintes illicites à la personnalité au sens de l’art. 28a CC (consid. 5.4.2).
CC 28, 28a. Des attaques provocatrices, vulgaires et exagérées publiées dans la presse dominicale d’un parti n’impliquent pas nécessairement une lésion à la personnalité. En sa qualité de sujet participant au débat politique, la SSR se trouve exposée autant que l’homme politique qui intervient sur scène. L’existence d’une violation de la personnalité à son égard doit par conséquent être appréciée avec une plus grande retenue par rapport à une personne ordinaire (consid. 5.3.4).
II Corte di diritto civile; ricorso respinto; sentenza 5A_100/2015
Sul sito internet <www.mattinonline.ch>, versione online del più conosciuto settimanale Il Mattino della Domenica, organo di stampa vicino al partito politico Lega dei Ticinesi, sono stati pubblicati articoli intitolati «R.M.: l’imbecillità fatta uomo» (25 novembre 2011), «Giornalisti RSI: gli avvoltoi sono più educati!» (26 novembre 2011) e «Non pagate il canone RadioTV e disdite l’abbonamento alla Regione» (4 dicembre 2011).
Essi rappresentavano la reazione al servizio radiofonico del giornalista R.M. messo in onda dal canale Rete Uno della Radio della Svizzera Italiana il 25 novembre 2011 in occasione del decesso di un esponente storico della Lega dei Ticinesi.
La richiesta di provvedimenti cautelari da parte della SSR tendenti alla rimozione degli articoli incriminati dal sito web ed al divieto di pubblicare, sia sulla versione online che sulla versione cartacea del Mattino della Domenica, ulteriori articoli lesivi della sua personalità è stata dapprima accolta dal Pretore di Lugano, ma successivamente respinta dal TA ed, infine, anche dal TF.
5.3 Secondo il TA, l’azione inibitoria va principalmente respinta poiché nessuna delle affermazioni incriminate, esaminate in dettaglio, configurano un’offesa alla personalità della ricorrente.
[…]
5.3.2 A proposito dell’articolo «R.M.: l’imbecillità fatta uomo», apparso sul sito <www.mattinonline.ch> il 25 novembre 2011 e firmato da Giuliano Bignasca, il Pretore ha considerato lesivo della personalità della qui ricorrente l’essere essa stata definita «meschina». Il TA ha tuttavia rilevato che l’aggettivo incriminato si riferiva al giornali|sta e non alla ricorrente. Quest’ultima sarebbe stata toccata solo indirettamente dall’eventuale lesione della personalità del giornalista, suo dipendente; ciò le preclude la possibilità di avvalersi dei mezzi legali di difesa. L’unica altra qualifica riferita direttamente alla ricorrente è di essere «tendenziosa», ciò che i Giudici cantonali non hanno reputato costituire un’affermazione offensiva.
5.3.2.1 La ricorrente obietta per l’essenziale che il senso generale dell’articolo è quello di attaccare l’onore professionale della SSR, rea di mettere un microfono a disposizione di personaggi «abietti, livorosi e meschini». Parlare poi di «tendenziosa RSI» darebbe al lettore medio un’immagine di chiara parzialità dell’azienda.
5.3.2.2 La critica ricorsuale non convince.
Si impone una premessa. Il settimanale Il Mattino della Domenica è notoriamente l’organo di stampa della Lega dei Ticinesi. Esso è distribuito da 25 anni nella sua forma cartacea, e dal 2007 è stato affiancato dal sito <www.mattinonline.ch> (sul quale il passaggio incriminato è apparso). Al lettore medio del Mattino della Domenica sono noti lo stile – sempre provocatorio, sovente volgare e sopra le righe, e più di una volta diffamante – nonché l’atteggiamento politico delle persone responsabili della sua edizione. Parimenti notoria può dirsi l’ostilità che la Lega dei Ticinesi nutre nei confronti dell’ente radiotelevisivo pubblico, reo – secondo il movimento politico – di non trattarla alla pari degli altri partiti politici. È su questo sfondo di un dibattito fortemente politico – o politicizzato – che le affermazioni incriminate vanno lette.
Ora, che nell’articolo in questione, l’aggettivo «meschino» vada riferito ai giornalisti – in particolare al citato R.M. – e non all’ente come tale, è evidente. Ineccepibile è allora la deduzione dei Giudici di appello, secondo i quali la ricorrente sarebbe toccata dall’affermazione semmai soltanto in modo indiretto. Si cerca invano una confutazione di tale assunto; in particolare, la ricorrente non contesta che la giurisprudenza alla quale fa riferimento il TA (TF del 23 febbraio 2012, 5A_641/2011, consid. 5.1) non conceda l’utilizzo dei mezzi difensivi dell’art. 28a CC a colui che è toccato dall’affermazione incriminata soltanto in modo indiretto, segnatamente al datore di lavoro della persona direttamente attaccata. Su questo punto, la censura appare insufficientemente motivata e va dichiarata inammissibile.
Dire che la ricorrente è «tendenziosa», poi, costituisce manifestamente un giudizio di valore e non un’affermazione fattuale. Quale giudizio di valore, gode in maniera accresciuta della libertà di espressione, e va dunque apprezzato con ancora maggiore ritegno. Certo l’aggettivo utilizzato sottende mancanza di obiettività (G. Devoto/G.C. Oli, Vocabolario della lingua italiana, Firenze 2014, 2904); ma la verifica dell’obiettività di una trasmissione radiotelevisiva è demandata all’autorità di controllo, che può intervenire ex officio oppure su segnalazione. Ed anche una constatata violazione del dovere di obiettività non deve assurgere necessariamente ad una lesione della personalità della parte lesa.
Nel quadro di discorso politico schizzato sopra, e richiamato il riserbo con il quale il TF rivede l’esercizio del potere di apprezzamento del giudice del merito, la conclusione dei Giudici cantonali non configura un’applicazione errata del diritto federale.
[…]
5.3.4 Ultimo articolo incriminato, quello apparso senza firma in data 4 dicembre 2011 sul sito <www.mattinonline.ch> a titolo: «Non pagate il canone RadioTV e disdite l’abbonamento alla Regione». Due le frasi che il Pretore ha ritenuto lesive della personalità della ricorrente: «la R$I e […] la Regione sono ormai diventati organi ufficiali dei radiko$ocialisti» e «i dirigenti del Terrario sono riusciti nell’exploit di pagare con i soldi del canone più alto d’Europa, estorto a tutti gli utenti, le spese legali (uella) del verme R.M.». Dette espressioni, secondo il Pretore, susciterebbero nel lettore medio l’impressione di grave violazione dei doveri di informazione imparziale dell’ente radiotelevisivo pubblico, reo di schierarsi «spudoratamente» a favore di una corrente politica, per di più a spese dei contribuenti. Per contro, il TA ha ritenuto, ancora una volta, essere alla presenza di apprezzamenti politici; che la ricorrente, poi, sia ormai un organo ufficiale dei «radiko$ocialisti», sarebbe manifestamente un convincimento soggettivo dell’articolista, per di più riconoscibile come provocatorio da chicchessia. I Giudici cantonali mettono in seguito in evidenza che la ricorrente non ha contestato che il canone radiotelevisivo svizzero sia il più elevato d’Europa, né di sostenere finanziariamente il patrocinio legale del giornalista. Affermano, infine, che la ricorrente «non può pretendere di detenere il monopolio dell’informazione oggettiva e imparziale solo per essere chiamata ad assolvere un mandato pubblico».
5.3.4.1 La ricorrente censura in primo luogo l’utilizzo del termine «estorto», dal quale, secondo lei, il lettore medio deriverebbe l’impressione che essa si macchia del reato di estorsione, minacciando l’utenza. Il costo del canone radiotelevisivo ed il sostegno finanziario offerto al proprio dipendente, rimasti incontestati come tali, non giustificherebbero l’accusa di estorsione, gratuitamente ingiuriosa e denigratoria. Essa contesta poi che l’accusa mossale di essere un organo ufficiale dei «radiko$ocialisti» sia riducibile a mero apprezzamento di natura politica: un’informazione oggettiva e imparziale non è forse suo monopolio, ma fornirla è un suo obiettivo, in adempimento del mandato pubblico. Essa ri|corda infine di non essere un partito politico né un personaggio politico; non deve dunque far prova di quella tolleranza richiesta a quelli. Può tollerare critiche, ma non offese alla sua personalità ed alla sua reputazione personale che superano chiaramente il limite del sostenibile.
5.3.4.2 Non risulta, alla lettura della sentenza impugnata, che la ricorrente abbia censurato in istanza cantonale l’utilizzo del termine «estorto», né che lo abbia equiparato ad affermazione ingiuriosa e denigratoria. Essa non si premura di indicare se e dove l’abbia fatto; nemmeno pretende che tale sua censura sia stata trascurata dal TA. Nuova, essa è irricevibile (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3). Peraltro, essa sarebbe manifestamente infondata: per il lettore medio, che è a conoscenza dei retroscena politici della diatriba, appare immediatamente evidente che il riferimento riguarda l’obbligo di pagare il canone per la ricezione dei programmi radiotelevisivi svizzeri. Quanto all’affermazione ricorsuale di sentirsi accusata di minacciare l’utenza, va detto che non emerge dall’articolo incriminato, né la ricorrente spiega, da quale passaggio il lettore medio dovrebbe dedurre l’esercizio di una qualsiasi minaccia.
L’apparentamento della ricorrente con l’area politica «radiko$ocialista», che suggeriscono gli opponenti con la prima frase incriminata, può effettivamente suscitare l’impressione di un’informazione tendenziosa. Tuttavia, per il lettore medio sono ovvie e scontate due considerazioni. In primo luogo, un’informazione perfettamente indipendente, equidistante da tutte le forze politiche e sociali, è una chimera, un obiettivo che al più si cerca di perseguire. E sul risultato, le opinioni possono legittimamente divergere: per gli uni e per gli altri, una determinata considerazione sarà sempre più o meno tendenziosa rispettivamente oggettiva. In secondo luogo, e quale conseguenza di quanto precede, appare insostenibile considerare – come ha fatto il Pretore – che dall’affermazione di un’informazione tendenziosa debba necessariamente scaturire l’impressione di una «spudorata» presa di posizione politica, nonché di una grave violazione dei doveri d’informazione dell’ente radiotelevisivo pubblico. È, ancora una volta, insito del dibattito politico – al quale l’ente radiotelevisivo partecipa quale intermediario – il dipingere quale tendenziosa l’opinione che si intende osteggiare. A ragione, dunque, il TA ha qualificato le corrispondenti affermazioni quali apprezzamenti politici provocatori e malevoli, ma comunque frutto dell’apprezzamento personale dell’articolista, e come tali non costitutivi di una lesione della personalità della ricorrente.
L’ente radiotelevisivo partecipa indubbiamente al dibattito politico. Non in qualità di protagonista attivo, bensì di intermediario, medium appunto (DTF 137 I 8 ss consid. 2.5). In questo ruolo, esso esercita notoriamente un mandato pubblico, in virtù del quale deve contribuire «alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un’informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale» (art. 24 cpv. 4 lett. a della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione LRTV; RS 784.40; v. art. 93 cpv. 2 Cost. Fed.; art. 2 cpv. 4 e art. 3 della concessione del 28 novembre 2007 rilasciata alla SRG SSR idée suisse). Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono in particolare presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali (art. 4 cpv. 2 LRTV). Violazioni (presunte) del mandato pubblico possono essere sottoposte alle autorità di vigilanza (art. 91–99 LRTV), alle quali non spetta tuttavia di giudicare la fattispecie dal punto di vista del diritto della protezione della personalità (DTF 134 II 260 ss consid. 6 e 7).
Questo accresciuto obbligo di oggettività, accompagnato da un meccanismo giurisdizionale di verifica del rispetto del mandato pubblico, attribuisce all’ente radiotelevisivo ricorrente un ruolo di regista del dibattito politico e lo pone in una posizione esposta almeno tanto quanto quella dell’uomo politico che interviene sulla scena. È pertanto più che sostenibile esigere dall’ente pubblico (per il singolo collaboratore, il discorso può essere diverso) un più alto livello di sopportazione degli attacchi che gli vengono mossi.
Quanto precede impone ulteriore riserbo nell’ammettere una violazione della personalità. Nel caso specifico, le affermazioni censurate cadono ancora fra quelle che la ricorrente deve accettare quali critiche politicamente motivate.
[…]
Cm