9|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Centro Funerario»
Tribunale federale del 14 marzo 2017
Forza caratterizzante di aggiunte deboli a ditte aventi quali elementi determinanti designazioni generiche di dominio pubblico

CO 951 II, 956. Anche le ditte che hanno quali elementi determinanti designazioni generiche come la descrizione dell’attività dell’impresa (nel caso concreto: «Centro Funerario») beneficiano del diritto esclusivo previsto dagli art. 951 cpv. 2 e 956 CO. Un’aggiunta con forza caratterizzante debole (nel caso concreto: «ti» per rapporto alle aggiunta «CF» e «Lugano» della ditta già esistente) non basta per creare sufficiente distanza tra le due ditte se esse sono in diretta concorrenza o si rivolgono alla stessa cerchia di persone (consid. 5).

4.3 Firmenrecht

OR 951 II, 956. Firmennamen, deren Hauptmerkmale eine generische ­Bezeichnung enthalten wie beispielsweise das Geschäftsfeld des Unternehmens (im konkreten Fall «Beer­digungsinstitut»), geniessen ebenfalls über das in den Artikeln 951 Abs. 2 und 956 OR vorgesehene Exklusivrecht. Der Zusatz eines unterscheidungsschwachen Elementes (im vorliegenden Fall «ti» bezugnehmend auf die Zusätze «CF» und «Lugano» des bereits bestehenden Firmen­namen) schafft nicht genügend Abstand zwischen den beiden Firmen, wenn die Unternehmen in direkter Konkurrenz stehen oder wenn sie sich an die gleichen Abnehmerkreise richten (E. 5).

4.3 Raisons de commerce

CO 951 II, 956. Les raisons de commerce qui ont comme éléments déterminants une désignation générique telle que, par exemple, la description de l’activité de l’entreprise (dans le cas concret: «Centre Funéraire») bénéficient également du droit exclusif prévu par les art. 951 al. 2 et 956 CO. Un ajout avec une force caractérisante faible (dans le cas concret «ti» par rapport aux ajouts «CF» et «Lugano» de la raison de commerce déjà existante) ne suffit pas pour créer une distance suf­fisante entre les deux raisons de ­commerce, si celles-ci sont en ­con­currence directe ou si elles s’adressent au même cercle de personnes (consid. 5).

I Corte di diritto civile; ricorso respinto; ­sentenza 4A_663/2015

La CF Centro Funerario di Lugano SA è una ditta avente sede a Lugano, iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino dal 24 luglio 1978 ed avente quale attività principale l’esercizio di un’impresa di onoranze funebri.

La ti CENTRO FUNERARIO SA è una ditta avente sede a Giubiasco, iscritta a registro di commercio dal 27 gennaio 2010 ed esercitante un’attività sostanzialmente identica a quella della CF Centro Funerario di Lugano SA.

Con sentenza del 26 ottobre 2015 il TribApp Ticino, adito su richiesta di quest’ultima, ha intimato alla ti CENTRO FUNERARIO SA di modificare la propria ragione sociale in modo che essa possa inequivocabilmente distinguersi da quella dell’attrice.

Contro detta sentenza la ditta soccombente ha interposto ricorso in materia civile al TF.

Considerandi:

5.

5.1 La ricorrente contesta che venga creata l’impressione che fra le due ­imprese sussista un legame o che possano essere confuse a causa del loro nome, visto che hanno una sede diversa e che l’opponente ha incluso la propria nella sua ragione sociale. Aggiunge che per questo motivo, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, le due ditte non si distinguono unicamente con riferimento alla parte iniziale. […]

5.2 Giusta l’art. 951 CO la ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative. Il diritto di usare la ditta di un privato o d’una società com­merciale o d’una società cooperativa spetta esclusivamente al proprietario della medesima (art. 956 cpv. 1 CO). Chiunque risenta pregiudizio per l’indebito uso di una ditta può procedere, affinché cessi l’abuso (art. 956 cpv. 2 CO). Indebito non è unicamente l’uso di una ditta identica. Proibito è anche l’uso di una ditta simile che non si distingue sufficientemente da quella iscritta e crea in questo modo un ­rischio di confusione (DTF 131 III 572 ss consid. 3, con rinvii). Per stabilire se due ditte si distinguono in maniera sufficientemente chiara è determinante l’impressione generale che ­lasciano sul pubblico. Le ditte non devono unicamente poter essere dif­ferenziate se vengono paragonate in un attento esame simultaneo, ma | ­devono anche poter essere distinte quando vengono ricordate. Nella memoria rimangono segnatamente impressi quegli elementi che risaltano in ragione della loro sonorità o del loro significato. Tali elementi hanno un’importanza maggiore per giudicare l’impressione generale della ditta (DTF 122 III 369 ss consid. 1). Ciò vale in particolare per le mere denominazioni di fantasia che hanno una forte capacità impressiva, contrariamente alle designazioni generiche di dominio pubblico (DTF 131 III 572 ss consid. 3; 127 III 160 ss consid. 2b/cc; 122 III 369 ss consid. 1). La descrizione dell’attività dell’impresa o del soggetto giuridico costituisce una pura designazione generica. Tuttavia anche le ditte che hanno quali elementi determinanti designazioni generiche di dominio pubblico beneficiano del diritto di uso esclusivo previsto dagli art. 951 cpv. 2 e 956 CO (DTF 128 III 224 ss consid. 2b). Chi utilizza le medesime designazioni generiche nella propria ditta deve pertanto provvedere a una sufficiente differenziazione da quella antecedentemente iscritta, completandole con elementi supplementari individualizzanti (TF, sic! 2004, 767 ss consid. 5.3, «Lernstudio»). Le esigenze alla forza caratterizzante di tali elementi supplementari non devono tuttavia ­essere esagerate. Anche un’aggiunta con forza caratterizzante relativamente debole può bastare per creare una sufficiente distanza fra le ditte (DTF 122 III 369 ss consid. 1). Tuttavia le esigenze poste alla differenziazione fra le due ditte sono più elevate, se le due imprese possono essere in concorrenza in ragione del loro scopo sociale o si rivolgono per un altro motivo alla stessa cerchia di persone (TF del 5 marzo 2012, 4A_669/2011, consid. 2.2; DTF 118 II 322 ss consid. 1).

In concreto giova innanzitutto ricordare che entrambe le parti si occupano di onoranze funebri e si trovano chiaramente in un rapporto di concorrenza […] e che nella ditta della ricorrente risulta dominante la designazione generica centro funerario (scritta in maiuscolo) che ha in comune con l’opponente. Il monosillabo «ti», scritto in minuscolo, che precede la predetta designazione non rimane invece impresso nella memoria. È vero che le ragioni sociali si distinguono per l’aggiunta «di Lugano» presente in quella dell’opponente, ma una tale designazione di luogo è un elemento debole, che non consente di ritenere che l’omissione di tale parola crei una sufficiente individualizzazione (cfr. DTF 88 II 293 ss consid. 3), tanto più che anche la ricorrente offre i suoi servizi in tale città in cui – secondo i vincolanti accertamenti della Corte cantonale – ha pure un indirizzo di riferimento e rappresentanza. […] Ne segue che la censura va respinta.

Cm