«Compagnia aerea low cost irlandese» Tribunale federale del 16 febbraio 2023
Luogo di residenza della clientela della parte lesa quale criterio determinante per la scelta dei giornali su cui pubblicare la sentenza
Ia Corte di diritto civile; ricorso respinto; sentenza 4A_79/2021
LCSl 9 II.
Tra gli scopi della pubblicazione della sentenza rientra anche il mantenimento della clientela della parte lesa. In tal senso, la scelta dei quotidiani su cui pubblicare la sentenza può basarsi anche sul luogo di residenza della maggior parte degli utenti dei servizi della parte lesa (consid. 8, 8.3).
UWG 9 II.
Zu den Zielen der Veröffentlichung des Urteils gehört auch die Erhaltung der Kundschaft der klagenden Partei. In diesem Sinne kann die Auswahl der Zeitungen, in denen das Urteil zu veröffentlichen ist, auch auf dem Wohnort der Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer der Dienstleistungen der geschädigten Partei basieren (E. 8, 8.3).
LCD 9 II.
Les objectifs de la publication de la décision comprennent également le maintien de la clientèle du plaignant. En ce sens, le choix des journaux dans lesquels publier la décision peut également se fonder sur le lieu de résidence de la majorité des utilisateurs des services de la partie lésée (consid. 8, 8.3)
A. DAC è una compagnia aerea irlandese a basso costo i cui introiti non provengono unicamente dal prezzo pagato per i biglietti, ma anche in modo rilevante dalle prestazioni ancillari offerte sul proprio sito internet, quali ad esempio la prenotazione di auto a noleggio o di camere di alberghi.
A partire dal 2007 essa ha avviato una campagna contro le agenzie viaggio online al fine di concentrare il traffico internet sui suoi siti e far sì che i potenziali clienti non prendessero unicamente conoscenza dei voli, ma pure delle prestazioni accessorie da lei offerte. In un comunicato di diverse agenzie stampa del 24 gennaio 2008 viene riportata l’affermazione, riferita in particolare ai siti web dell’agenzia di viaggi online B. SA, della direttrice vendite e marketing della compagnia aerea secondo cui «i passeggeri dovrebbero evitare agenti di viaggio online senza scrupoli che addebitano commissioni esorbitanti e ingannano i passeggeri (…). Questi intermediari non autorizzati raddoppiano abitualmente i prezzi di www.A.com e non informano i passeggeri sui termini e le condizioni di A. Abbiamo scritto a questi agenti di viaggio online chiedendo loro di smettere di incrementare le tariffe attraverso la vendita non autorizzata e illegale dei nostri voli. A. fa questo passo perché gli agenti di viaggio online sistematicamente addebitano commissioni esorbitanti e raddoppiano i prezzi; forniscono termini e condizioni scorrette e ingannevoli; non informano i passeggeri sui cambiamenti dei voli; negano ai passeggeri la possibilità di prenotare i bagagli online; non consentono le opzioni del check-in online e della precedenza nell’imbarco».
Adito da B. SA, il Pretore del distretto di Lugano ha accertato che A. DAC con il suddetto comunicato stampa ha commesso un atto di concorrenza sleale nei confronti della stessa B. SA ed ha in particolare autorizzato quest’ultima a far pubblicare a spese della compagnia aerea irlandese il dispositivo della sentenza su 3 specificati quotidiani pubblicati rispettivamente nel Cantone Ticino e nella regione di Zurigo.
Tale decisione è stata sostanzialmente confermata dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino. Contro di essa, la compagnia aerea irlandese ha interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale.
8.Giusta l’art. 9 cpv. 2 LCSl chi è leso o minacciato da concorrenza sleale può in particolare chiedere al giudice che la sentenza sia pubblicata. La pubblicazione ha per scopo la prevenzione di ulteriori lesioni, l’informazione del pubblico e il mantenimento della clientela della parte lesa, in particolare se in base al comportamento del ledente o alla contestazione dell’illiceità del comportamento adottato devono essere temute ulteriori lesioni (TF, sic! 2009, 181 ss. consid. 13.1, «Registerhaie», non pubblicato in DTF 136 III 23 segg.; DTF 93 II 260 segg. consid. 8). In materia di pubblicazione della sentenza il Tribunale cantonale, che dispone di un ampio margine di apprezzamento, deve ponderare gli interessi delle parti ed orientarsi al principio della proporzionalità. Nel riesaminare tali decisioni, il Tribunale federale si impone un certo riserbo e interviene unicamente in caso di eccesso o abuso della latitudine di apprezzamento, segnatamente nel caso in cui la decisione impugnata si basi su un apprezzamento insostenibile delle circostanze, si distanzi senza motivo dalle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza, si riveli inconciliabile con le regole del diritto e dell’equità, od ometta di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Esso interviene se la decisione impugnata si rivela inoltre manifestamente iniqua o ingiusta nel risultato (DTF 142 III 336 segg. consid. 5.3.2; DTF 136 III 278 segg. consid. 2.2.1; TF, sic! 2009, 4A_106/2009, 181 segg. consid. 13.1, «Registerhaie», non pubblicato in DTF 136 III 23 segg.).
|8.1.La Corte cantonale ha ritenuto che la maggior parte degli utenti dell’attrice risiedono in Ticino e nella regione di Zurigo, che i media (italiani) che avevano ripreso il comunicato stampa hanno «una diffusione tutto sommato contenuta ma non certamente irrilevante su suolo elvetico», che vi è un «interesse capillare nella popolazione per i voli low cost e per le modalità di acquisto dei relativi biglietti aerei» e che per «l’effetto del passa parola» il numero di persone che hanno preso conoscenza in Svizzera dell’informazione sleale è «sicuramente degno di nota». Per questo motivo ha ritenuto giustificata la pubblicazione sui giornali F., G. e H.
8.2.La ricorrente ritiene la decisione arbitraria sia per quanto concerne la valutazione delle prove, perché non vi è alcuna informazione (scaturente ad esempio da una statistica di vendita) concernente la diffusione in Svizzera dei quotidiani italiani che hanno riportato il comunicato stampa, sia con riferimento ai giornali scelti per pubblicazione della sentenza, che darebbero un eco ben maggiore di quello inizialmente generato, raggiungendo altre persone.
8.3.In concreto la ricorrente non censura l’accertamento secondo cui la maggior parte dei clienti dell’opponente si trova nel Cantone Ticino e nella regione di Zurigo. La Corte cantonale non ha quindi ecceduto nel suo potere di apprezzamento scegliendo quotidiani di quelle regioni. È ben possibile che con la contestata pubblicazione venga effettivamente raggiunto un numero di lettori maggiore rispetto alle persone che hanno preso conoscenza del comunicato stampa lesivo, ma tale pecca non verrebbe eliminata con l’assunzione di dati riguardanti la diffusione in Svizzera dei quotidiani e degli altri media esteri che avevano riportato l’intervista. Limitandosi ad affermare che la pubblicazione dovrebbe avvenire su altre testate, non è chiaro se la ricorrente ritenga più appropriata una divulgazione sui media che avevano ripreso il comunicato stampa: questa non terrebbe però conto del passa parola avvenuto nei luoghi in cui risiede la clientela che l’opponente desidera preservare. In definitiva la scelta operata dai giudici cantonali rientra ancora nel potere di apprezzamento conferito loro dal diritto federale.
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